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QUESTI SONO I CAPI DI ACCUSA DEGLI EX DIRIGENTI AMA SPA

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TRIBUNALE DI ROMA Ufficio VI GIP ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI

– artt. 272 e segg. c.p.p. –

Il Giudice delle indagini preliminari, dott.ssa Flavia Costantini, visti gli atti del procedimento penale procedimento penale N. 30546/10 R.G.N.R., nei confronti, tra gli altri, di:

FRANCO PANZIRONI, SALVATORE BUZZI, MASSIMO CARMINATI, NADIA CERRITO, GIOVANNA ANELLI, GIOVANNI FISCON, PATRIZIA CARACUZZI, CLAUDIO CALDARELLI

11) del reato di cui agli artt. 81 capoverso,110, 318 (nella formulazione successiva al dicembre 2012) 319 ( nella formulazione antecedente e successiva al dicembre 2012) c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 perché

Panzironi nella qualità di componente del CDA e AD di Ama S.p.A. dal 5.8.2008 fino al 4.8.11, e successivamente funzionario apicale di fatto di Ama S.p.A.

Anelli nella qualità di Procuratore speciale di Ama S.p.A. e Direttore Generale dal 20.9.12 al 2.5.13

Fiscon nella qualità di Procuratore speciale di Ama S.p.A. e Direttore Generale a partire dal 2.5.13,

Caracuzzi nella qualità di dipendente di Ama e segretaria personale di Panzironi, in concorso tra loro e con Pubblici Ufficiali appartenenti alla struttura di Ama non identificati Panzironi per l’asservimento della sua qualità funzionale, formale e di fatto, e per l’asservimento della qualità funzionale di Anelli, Fiscon e altri appartenenti alla struttura di Ama non ancora indentificati, che agivano in accordo con lui, nonché per il compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio e dell’ufficio di Anelli, Fiscon, Caracuzzi e altri pubblici ufficiali non ancora identificati, atti assunti in violazione dei doveri d’imparzialità della Pubblica Amministrazione e consistenti:

  • nella violazione del segreto d’ufficio;
  • nella violazione dei doveri d’imparzialità della P.A. nell’affidamento dei lavori;
  • nel prendere accordi con Buzzi circa il contenuto dei provvedimenti di assegnazione delle gare, prima della loro aggiudicazione (assegnazione della raccolta differenziata per il comune di Roma di cui alla gara di AMA 18/11;
  • assegnazione dei lavori relativi alla raccolta delle foglie per il comune di Roma di cui al bando n° 11156382;
  • assegnazione di lavori per un valore di 5.000.000 di euro, non ancora specificamente individuato);
  • nell’effettuare interventi sui competenti organi del comune e di Ama per lo sblocco di crediti;
  • Riceveva, per sé e per la fondazione Nuova Italia, utilità consistenti: in una costante retribuzione, di ammontare non ancora determinato, dal 2008 al 2013 e a partire da tale data pari a 15.000 euro mensili; in una somma pari a 120.000 euro ( 2,5% del valore di un appalto assegnato da Ama e non ancora specificamente individuato) in erogazione di utilità quali la rasatura del prato di zone di sua proprietà; in finanziamenti, non inferiori a 40.000 euro, alla fondazione Nuova Italia, nella quale Panzironi aveva ruolo di socio fondatore, consigliere e segretario generale;
  • utilità materialmente erogate da Buzzi, che agiva in accordo con Carminati e attraverso l’aiuto materiale, per le operazioni di creazioni delle provviste finanziarie, di Cerrito, segretaria personale di Buzzi, e Caldarelli, che realizzava frodi fiscali necessarie a garantire le adeguate coperture contabili.

Con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso diretta da CARMINATI.

In Roma, dal 2008 al giugno 2013 FISCON, PANZIRONI, ANELLI E BUZZI

12) del reato di cui all’art. 353 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro e previo concerto, Panzironi nella qualità di funzionario di fatto apicale di Ama SpA, Fiscon nella qualità di Procuratore Speciale di Ama SpA, Anelli nella qualità di direttore generale di Ama SpA, dunque Pubblici Ufficiali, mediante collusioni materialmente intervenute tra Fiscon e Buzzi da un lato e Panzironi e Buzzi dall’altro, intese tra l’altro a predeterminare il contenuto delle assegnazioni e il tempo di decorrenza del servizio, turbavano la gara 18/2011, aggiudicata il 5.12.12. Con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso diretta da CARMINATI.

In Roma, dal mese di ottobre al mese di dicembre 2012 FISCON, PANZIRONI, ANELLI E BUZZI

13) del reato di cui all’art. 353 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro e previo concerto, Panzironi nella qualità di funzionario di fatto apicale di Ama SpA, Fiscon nella qualità di Procuratore Speciale di Ama SpA, Anelli nella qualità di direttore generale di Ama SpA, dunque Pubblici Ufficiali, mediante collusioni materialmente intervenute tra Fiscon e Buzzi e Panzironi e Buzzi, intese tra l’altro a predeterminare il contenuto delle assegnazioni, turbavano la gara di cui al bando n° 11156383, aggiudicata in data 11.12.12.

Con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso diretta da CARMINATI.

In Roma, dal mese di ottobre al mese di dicembre 2012 FISCON E BUZZI

14) del reato di cui agli artt. 110, 318 e 321 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 perché Fiscon, DG di Ama, riceveva da Buzzi, espressione di soggetti imprenditoriali che intrattenevano rapporti con Ama, per l’esercizio della sua funzione, la promessa di esecuzione di attività di pulizie presso un immobile di sua appartenenza.

Con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso diretta da CARMINATI.

In Roma, il 30.10.13 FISCON, BUZZI

15) del reato di cui agli artt. 110, 353 c.p. 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro e con non identificati rappresentanti di Federambiente, Fiscon nella qualità di Direttore Generale di AMA, mediante collusioni preventive e successive con Buzzi, che si traducevano anche nell’indicazione di correzione dell’offerta presentata, turbavano la gara relativa all’emergenza rifiuti, indetta da Ama.

Con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso indicata al capo 1).

In Roma, fino al mese di agosto 2013 FISCON, BUZZI, CANCELLI, FORLENZA, GUARANY, BUGITTI, GARRONE, DI NINNO E CARMINATI

16) del reato di cui all’art. 353 c.p. 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 perché, in concorso tra loro, e previo concerto tra Carminati e Buzzi, Fiscon nella qualità di direttore generale di Ama SpA, dunque Pubblico Ufficiale, — mediante collusioni materialmente intervenute tra Fiscon e Buzzi, intese tra l’altro a spostare il termine ultimo per la presentazione delle offerte, originariamente fissato al 7 di Gennaio 2014, e a recepire nell’aggiudicazione gli accordi intervenuti tra i partecipanti; mediante collusioni materialmente intervenute tra Cancelli, Fiscon, Forlenza e Buzzi, che agiva di concerto con Carminati e in accordo con Bugitti Garrone e Di Ninno, intese prima a concertare la presentazione delle domande, poi a predeterminare il contenuto delle assegnazioni turbavano la gara di appalto n. 30/2013 indetta da AMA Spa sulla raccolta differenziata del multimateriale.

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